Anche le donazioni agli Enti Ecclesiastici sono fiscalmente detraibili

Liberalità agevolate anche per gli Enti Ecclesiastici
D.L. 18/2020 e Circolare AdE 8/E del 03/03/2020)
– Appunti –

Il Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”, introduce alcune novità circa le agevolazioni fiscali a favore di quanti donano denaro o beni per «finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».
L’Agenzia delle entrate è intervenuta con una Circolare (8/E del 03/04/2020) con la quale prevede l’inclusione «degli enti religiosi civilmente riconosciuti» tra i soggetti destinatari delle liberalità agevolate.
L’art. 66 del DL 18/2020 prevede:
a) Una detrazione lorda a favore delle persone fisiche ed enti non commerciali pari al 30% delle donazioni, che possono essere in denaro o in natura, effettuate nel corso del 2020, in favore di diversi soggetti tra le quali le «fondazioni o associazioni riconosciute senza scopo di lucro»;
b) Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il regime fiscale delle liberalità effettuate nel 2020 a «sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid» è quello dell’art. 27 della L. 133/1999, la quale prevede che le liberalità in denaro «sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte» (art. 27 §1). Anche le donazioni di beni risultano deducibili dal reddito e tutte le liberalità, in denaro o in natura, non sono soggette all’imposta sulle donazioni (art. 24 §3). Le liberalità risultano deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate, anche ai fini Irap.
In sede di conversione parlamentare del D.L 18/2020, è stato modificato l’art. 66 nel senso che nel testo definitivo vi è l’inclusione degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» tra i soggetti destinatari delle liberalità agevolate da chiunque disposte (persone fisiche, enti non commerciali e imprese).
In ogni caso le liberalità devono comunque essere finalizzate a «finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Per quanto concerne la documentazione è richiesto che la liberalità risulti da un documento scritto nel quale viene descritto analiticamente il bene donato e il suo valore e l’ente donatario si impegna ad utilizzare direttamente il bene per i fini previsti dalla norma. Tale documentazione deve essere conservata da entrambe le parti.

Come sempre, la delicatezza della materia fiscale richiede un confronto con il proprio consulente commercialista.