Rinvio scadenza tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D.L.  23  dell’8 aprile 2020 prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, e quindi anche per quegli enti ecclesiastici che hanno uno specifico ramo commerciale, la sospensione del pagamento dell’Iva, delle ritenute, addizionali, contributi e premi Inail dovuti entro il 16 aprile e il 16 maggio 2020 qualora per i mesi di marzo e aprile il fatturato abbia subito una riduzione di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.

Essi dovranno essere versati o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni né interessi, o in 5 rate mensili di uguale importo a partire dal 30 giugno (salvo ulteriori disposizioni).

Il nuovo decreto dispone che siano sospesi i versamenti relativi ai contributi, ritenute, addizionali regionali e comunali anche per gli enti non commerciali e gli enti religiosi che svolgono attività istituzionali di interesse generale, quali, ad esempio, le parrocchie.
La legge non pone delle condizioni per la sospensione, in quanto non rinvia al comma 1 o a comma 3 del d.l. in cui sono indicati limiti particolari, ma solo alla lettera a) del comma 1 e 3 e al comma 2, per cui il differimento è per tutti senza condizioni.

E’ ragionevole che anche in questo caso valga la sospensione fino al 30 giugno e il versamento possa essere effettuato in unica soluzione o nelle 5 rate già previste per le attività d’impresa.

E’ anche possibile non versare la ritenuta d’acconto, fino al 31 maggio, sui compensi pagati agli autonomi, a fronte però di apposita dichiarazione del percettore.