Il Patriarcato di Venezia sulla delibera del Comune di Venezia per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Patriarcato di Venezia

Ufficio stampa

Venezia, 21 gennaio 2010

 

Il Patriarcato di Venezia sulla delibera del Comune di Venezia per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

Di fronte alla delibera del Consiglio Comunale di Venezia che, nel nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inserisce tra i beneficiari del punteggio necessario ad ottenere l’alloggio anche le ‘famiglie anagrafiche’ ovvero quelle previste dall’articolo 4 del Dpr 223/89 (i  nuclei composti da ‘persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune’), il Patriarcato di Venezia – considerando che viviamo in uno Stato laico, dove per laicità si intende un valore positivo per il quale tutti, nessuno escluso, possono intervenire nella discussione pubblica – non può non esprimere il proprio disagio e la propria contrarietà.

 

Premesso che la Chiesa veneziana, attraverso l’azione delle comunità parrocchiali e dei parroci, accoglie tutti senza alcuna discriminazione e non intende entrare nelle scelte di vita che ciascuno liberamente intraprende, restano delle osservazioni oggettive da mettere in campo.

 

Tale provvedimento, infatti, pone sullo stesso piano la famiglia fondata sul matrimonio – una realtà oggettiva sussistente in una unione pubblica tra un uomo e una donna, il cui significato intrinseco è dato dalla sua capacità di generare, promuovere e proteggere la vita – e la cosiddetta ‘famiglia anagrafica’, una realtà cioè affatto diversa, che assume rilievo a livello normativo solo agli scopi circoscritti propri dello strumento anagrafico. Tale strumento  ha come finalità la registrazione delle persone residenti o dimoranti nel Comune e serve a fornire un quadro conoscitivo basato sul solo elemento (di fatto) della coabitazione, senza poter essere utilizzato per realizzare forzatamente una equiparazione ingiustificata tra situazioni di diversa natura e rilievo sociale. 

 

Si deve, in proposito, ricordare che il principio di eguaglianza (articolo 3, comma 1, Costituzione) vieta di trattare in modo eguale situazioni oggettivamente diverse.

 

Un simile provvedimento, che vorrebbe presentarsi come una misura antidiscriminatoria, finisce così per introdurre nelle politiche abitative una previsione normativa che oggettivamente discrimina le famiglie fondate sul matrimonio.

 

Con questa delibera il Consiglio comunale di Venezia non tiene in considerazione la responsabilità che un uomo e una donna, con il matrimonio, si assumono pubblicamente e sottovaluta il senso della famiglia come fattore di progresso, risorsa e capitale umano e sociale.

 

Di fatto, il risultato concreto della delibera non è quello di ampliare il novero dei beneficiari, ma piuttosto di appiattire eventuali benefici riducendo la disponibilità nei confronti delle famiglie fondate sul matrimonio.

 

Info 041/959999

 

 

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