Saluto del Patriarca e Gran Cancelliere al Dies academicus della Facoltà di Diritto canonico San Pio X “L’ascrizione ad una Chiesa, tra tradizione e libera scelta” (Venezia, 6 dicembre 2023)
06-12-2023

Dies academicus della Facoltà di Diritto canonico San Pio X “L’ascrizione ad una Chiesa, tra tradizione e libera scelta”

(Venezia, 6 dicembre 2023)

Saluto del Gran Cancelliere e Patriarca di Venezia Francesco Moraglia

 

 

Ringrazio Sua Eminenza, il Cardinale Claudio Gugerotti, per aver accettato d’esser relatore nell’odierno Dies academicus della Facoltà San Pio X. L’argomento è: “L’ascrizione ad una Chiesa, tra tradizione e libera scelta”.

Sua Eminenza è, da poco più di un anno, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale. Tra i suoi numerosi incarichi come Nunzio Apostolico è stato spesso in Paesi di tradizione cristiana orientale, quali la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bielorussia e l’Ucraina (il Paese col maggior numero di cattolici di rito orientale).

Il Concilio Vaticano II, nel decreto Orientalium ecclesiarum, al n. 2 recita che la varietà dei riti nella Chiesa «non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi la manifesta» e nel numero successivo (n.3) sottolinea che «le Chiese particolari, sia dell’Oriente che dell’Occidente, (…) godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi».

Entrambe le codificazioni sanciscono il diritto fondamentale dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito (cann. 214 CIC e 17 CCEO). L’uguaglianza sul piano sacramentale inter-rituale non promana soltanto dall’uguaglianza delle Chiese sui iuris ma altresì dalla dignità delle persone e comporta il conseguente diritto a ricevere i mezzi e gli aiuti necessari alla salvezza secondo la liturgia della propria comunità ecclesiale.

Mediante il battesimo si è liberati dal peccato, rigenerati a vita nuova, rivestiti di Cristo, incorporati nella Chiesa. Tale sacramento, inoltre, determina l’appartenenza ad una Chiesa sui iuris, cui corrisponde un proprio rito. Non si tratta tuttavia di un’ascrizione al rito bensì ad una Chiesa, tanto è vero che essa non dipende dal rito di celebrazione del battesimo, pur presumendo che gli aspetti, in genere, coincidano. Secondo il diritto, per l’ascrizione è determinante la volontà dei genitori o, se maggiore di quattrodici anni, del battezzando stesso, come previsto al can. 111 del codice latino.

Se per la Chiesa latina non si pongono normalmente molte opzioni rispetto all’appartenenza rituale, per le Chiese orientali possono presentarsi molteplici possibilità, sia in riferimento alle diverse Chiese sui iuris sia nel rapporto tra Chiesa latina e Chiese orientali. Per questo si comprende come il codice delle Chiese orientali presenti più disposizioni in proposito rispetto a quello latino.

La volontà rileva poi, successivamente al battesimo, nella possibilità di scegliere il passaggio ad un’altra Chiesa rituale, tanto nell’ambito delle Chiese orientali quanto nel rapporto tra la Chiesa latina e quelle orientali. La circostanza può avvenire, ad esempio, in ragione del matrimonio, come disciplinato al can. 112 CIC.

L’argomento ha notevoli implicazioni pastorali, oltreché giuridiche, e si rivela di estrema attualità nell’odierno contesto europeo, poiché la mobilità della popolazione ha determinato la presenza di un considerevole numero di fedeli orientali in territori latini.

Questa nuova situazione ha indotto Papa Francesco ad intervenire normativamente col motu proprio De concordia inter codices del 31 maggio 2016, che ha modificato alcune disposizioni del codice latino, per risolvere alcune difformità e colmare delle lacune presenti tra i due ordinamenti, sì da poter offrire una disciplina più concorde che garantisca maggior certezza nel modo di agire pastorale nei diversi casi concreti che possono presentarsi.

Egli scrive a tal proposito nelle premesse del citato provvedimento: «L’armonizzazione normativa è certamente uno dei mezzi che gioverà a promuovere lo sviluppo dei venerabili riti orientali (cfr. CCEO can. 39), permettendo alle Chiese sui iuris di agire pastoralmente nel modo più efficace».

L’ascrizione alla Chiesa riveste, sul piano giuridico e pastorale, un ruolo determinante non solo per il diritto – e l’obbligo – di professare la fede nel proprio rito, ma anche per concrete questioni che possono presentarsi in occasione della celebrazione di alcuni fondamentali momenti dell’esistenza umana e che, in alcuni casi, determinano pure un diverso status del fedele, quali il matrimonio, la sacra ordinazione o l’ammissione negli istituti religiosi.

Pertanto è fondamentale la chiarezza nella disciplina di questi aspetti che investono necessariamente il dato rituale, sì da poter tributare il giusto rilievo, da un lato, alla tradizione in cui i soggetti sono inseriti e, dall’altro, alla loro libera determinazione come valori imprescindibili e che sono oggetto dell’intervento che avremo il piacere di ascoltare.

Sono lieto, quindi, di dare a parola a Sua Eminenza, rinnovando il mio ringraziamento per la Sua presenza.