Sacramento della Penitenza e celebrazioni natalizie: una nota pastorale della Diocesi (v. testo in allegato) chiarisce che è possibile anche poter fare uso della terza forma (assoluzione generale), ma solo a seguito di un confronto con il Vicario della Pastorale mons. Memo. I parroci potranno, quindi, dialogare con don Daniele Memo per verificare se vi sono le condizioni per poter applicare le modalità della terza forma. Restano comunque invariati e indisponibili i termini posti dalla Chiesa universale e dalla natura del Sacramento circa l’assoluzione generale. In ogni caso, i parroci dovranno confrontarsi per stabilire se vi sono gli estremi per richiedere la facoltà: essa non è concessa in modo generalizzato. Vi è poi un limite temporale: il periodo di tempo entro il quale poter richiedere e vivere delle celebrazioni penitenziali secondo la terza forma è limitato ai giorni che vanno dal 17 al 27 dicembre 2021.
In particolare modo la nota pastorale ricorda che la disciplina della Chiesa e le norme canoniche non consentono la reiterabilità dell’assoluzione generale: il Vescovo diocesano non può dispensare da queste regole. I penitenti che avranno ricevuto l’assoluzione secondo la terza forma dovranno poi ricevere anche l’assoluzione individuale non appena le condizioni lo permettano. Non rispettare questo limite implicherebbe l’invalidità di una seconda assoluzione ricevuta durante una penitenziale secondo la terza forma.
Nella nota pastorale, firmata da don Daniele Memo, si ricorda quanto prescrive il Rito della Penitenza al n. 34: «Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla confessione auricolare, a meno che non siano impediti da una giusta causa».
La nota pastorale precisa poi che la “giusta causa” non può essere considerata tale «l’aver trascurato di adempiere all’impegno della confessione auricolare nel tempo disponibile». Si ricorda infatti che queste celebrazioni penitenziali che prevedono l’assoluzione generale devono considerarsi “straordinarie”. La prima e la seconda forma non sono proibite, ma possono viversi nel rispetto dei protocolli sanitari e del distanziamento, in ambienti ben areati.
(Articolo di Marco Zane tratto da Gente Veneta n. 47/2021)