Dies academicus della Facoltà di Diritto canonico San Pio X
“La sollecitudine di tutte le Chiese e l’istituto dell’escardinazione, tra utilità della Chiesa e bene del chierico.
Il contributo della giurisprudenza della Segnatura Apostolica”
(Venezia, 30 ottobre 2024)
Saluto del Gran Cancelliere e Patriarca di Venezia Francesco Moraglia
Saluto e ringrazio le autorità presenti, il Preside, i docenti, gli studenti e il personale di questa Facoltà. Uno speciale saluto va a mons. Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica.
Eccellenza Reverendissima, Le sono particolarmente grato d’aver accolto l’invito a presiedere il Dies academicus della nostra Facoltà di Diritto Canonico San Pio X. Grazie anche per il tema scelto: “La sollecitudine di tutte le Chiese e l’istituto dell’escardinazione, tra utilità della Chiesa e bene del chierico. Il contributo della giurisprudenza della Segnatura Apostolica”.
Si tratta, infatti, di un argomento delicato e sempre attuale. L’esperienza dell’eccellentissimo relatore è indubbia ed acquisita presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – di cui è stato nominato Segretario da Papa Francesco il 26 gennaio 2022 – mentre in passato aveva svolto presso il Dicastero per il Clero l’incarico di officiale e di sottosegretario.
Queste esperienze certamente diverse consentono, però, senza alcun dubbio, di approfondire la tematica con uno sguardo concreto, rivolto alla prassi ed avvalendosi anche della giurisprudenza formatasi in proposito. Il Diritto canonico della Chiesa latina ha visto nell’ultimo decennio due interventi importanti da parte della Somma Autorità, che hanno impegnato la scienza canonistica e la prassi giudiziale. Il primo è la riforma del diritto matrimoniale con il motu proprio di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” del 2015, che ha semplificato il processo matrimoniale e introdotto il processo più breve, rendendo in generale più accessibile ai fedeli il servizio ecclesiale di verifica della nullità matrimoniale.
Il secondo è la riforma del diritto penale con la promulgazione del nuovo Libro VI del Codice con il motu proprio di Papa Francesco “Pascite Gregem Dei” del 2021; è una riforma che ha voluto rispondere all’esigenza di rendere più efficace il diritto penale della Chiesa nella repressione dei delitti, introducendo nuove fattispecie e dando – nel contesto della generale revisione del sistema sanzionatorio – un particolare peso alla riparazione del danno. Questa riforma non ha tuttavia toccato la parte processuale dell’ordinamento penale che tuttora attende di essere rivista dal Legislatore.
Il nostro prossimo Convegno di Facoltà – che si terrà il 13 marzo 2025 – si collocherà proprio in quest’ultimo ambito, volendo offrire un contributo accademico soprattutto riguardo al processo amministrativo penale, che costituisce la modalità celebrativa più frequente nella prassi processuale, pur essendo la meno normata rispetto al processo giudiziale.
Il Diritto canonico offre tuttora ampi campi di approfondimento sotto il profilo speculativo e un valido apporto alla ricerca proviene, oltreché da illustri canonisti, pure dalle diverse Università presenti nel mondo attraverso i corsi di dottorato che, anche nella nostra Facoltà, continuano con profitto. Lo dimostra il fatto che molti studenti continuano il ciclo di studi dopo la licenza, ma contiamo pure numerosi iscritti provenienti da altre Facoltà. Anche il tema di oggi, come dicevo, costituisce un delicato ed attuale ambito di approfondimento.
Ogni chierico deve essere incardinato in modo che non siano assolutamente ammessi nella Chiesa chierici “acefali” o “girovaghi”, come prevede il can. 265. In genere questo avviene con l’ordinazione diaconale, dopo la quale si diventa chierici al servizio della Chiesa particolare o della circoscrizione ecclesiastica equiparata in cui si è ammessi, oppure di un Istituto di vita consacrata o società che abbiano la facoltà di incardinare. Afferma san Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica “Pastores dabo vobis”, al n. 31: «L’incardinazione non si esaurisce in un vincolo puramente giuridico, ma comporta una serie di atteggiamenti e di scelte spirituali e pastorali che contribuiscono a conferire una fisionomia specifica alla figura vocazionale del presbitero».
Per questo l’escardinazione – ovvero il passaggio ad un’altra diocesi o circoscrizione ecclesiastica o istituto – costituisce un’eccezione da soppesare con grande ponderazione e prudenza.
Ai sensi del can. 270 può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l’utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso, e tuttavia non può essere negata se non in presenza di gravi cause. Diverso è il caso in cui si conceda al ministro la licenza di trasferimento per recarsi in regioni afflitte da grave scarsità di clero, affinché vi eserciti il sacro ministero, dopo essere stato ritenuto idoneo e preparato per affrontare tale situazione.
Per consentire l’escardinazione di un chierico, in vista della sua incardinazione in altra Chiesa, il Codice latino delinea dunque due “giusti motivi”: l’utilità della Chiesa e il bene del soggetto stesso.
Così facendo, attribuisce a questo istituto il valore di diritto soggettivo che può essere rivendicato dal chierico e negato solo in presenza di causa grave.
Questi due aspetti – “utilitas Ecclesiae” e “bonum clerici” – vengono considerate cause giuste solo se intese in senso giuridico, ovvero nel quadro della natura della Chiesa e dei diritti ed obblighi del soggetto in quanto chierico e in quanto fedele.
Sono lieto, quindi, di dare a parola a Sua Eccellenza che approfondirà questi temi avvalendosi della sua specifica esperienza maturata presso il Dicastero del Clero, prima, e poi presso il Supremo Tribunale Apostolico di cui attualmente è il segretario.
Eccellenza, ancora grazie per aver accettato l’invito della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia.
